L'ammissione della persona singola all'adozione "piena" di un minore straniero: un'analisi giuridica aggiornata
4/24/20252 min leggere
L'evoluzione dell'adozione internazionale in Italia
L'adozione internazionale ha subito una significativa evoluzione in Italia grazie alla sentenza n. 33 del 20 marzo 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale di minori. Questo intervento ha aperto nuove prospettive per le persone non sposate che desiderano intraprendere il percorso adottivo di minori stranieri.
L'adozione "piena" e le sue implicazioni giuridiche
L'adozione "piena" implica la sostituzione totale della famiglia di origine con quella adottiva, estinguendo i legami giuridici con i genitori biologici e stabilendo nuovi legami con la famiglia adottiva. Questo tipo di adozione attribuisce all'adottante diritti e doveri completi nei confronti del minore, inclusi quelli legati all'eredità e ad altri benefici familiari.
L'intervento della Corte Costituzionale nel 2025
Fino al 20 marzo 2025, l'articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 escludeva espressamente le persone singole dall'adozione internazionale, riservandola alle coppie coniugate. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto questa esclusione contraria agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha sottolineato che l'esclusione automatica delle persone singole dall'adozione internazionale è sproporzionata rispetto agli obiettivi di tutela del minore e che le persone singole possono essere idonee a garantire un ambiente familiare stabile e armonioso.
Implicazioni pratiche e procedurali
Con la nuova interpretazione giuridica, le persone singole possono ora avviare la procedura di adozione internazionale seguendo questi passaggi:
Valutazione dell'idoneità: La persona interessata deve presentare una domanda al Tribunale per i minorenni competente, che valuterà l'idoneità dell'adottante attraverso un'indagine sociale e psicologica.
Collaborazione con enti autorizzati: Una volta ottenuta l'idoneità, l'adottante può collaborare con enti autorizzati che gestiscono le adozioni internazionali, i quali faciliteranno il contatto con i Paesi esteri che accettano l'adozione da parte di persone singole.
Valutazione nel Paese d'origine del minore: Il Paese estero valuterà l'idoneità dell'adottante secondo le proprie leggi e procedure, in collaborazione con l'ente autorizzato.
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La tutela dell'interesse superiore del minore
È fondamentale che ogni decisione in materia di adozione sia guidata dall'interesse superiore del minore. La Corte Costituzionale ha evidenziato che l'adozione deve garantire al minore un ambiente familiare stabile e armonioso, indipendentemente dalla struttura familiare dell'adottante. Questo principio è in linea con le normative internazionali che promuovono la protezione dei diritti del bambino e la sua crescita in un ambiente favorevole.
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